Cosa sono i reati sessuali?
I reati sessuali sono tutti quei reati che riguardano l’integrità sessuale di un’altra persona. Nella società si pensa subito a fatti gravi come lo stupro, l’abuso sessuale su minori e la pedopornografia. Nel Codice Penale vengono definiti i seguenti reati relativi alla sfera sessuale:
- Molestie sessuali
- Violenza sessuale
- Approccio sessuale con minori (sexchatting, corruzione e grooming)
- Pedopornografia
- Atti preparatori relativi alla pedopornografia
- Partecipazione a spettacoli pedopornografici
- Revenge porn
- Pornografia animale
- Atti sessuali con animali
- Molestie sessuali (intimidazione)
Qual è la differenza tra molestie sessuali e violenza sessuale?
Il reato sessuale di molestia può presentarsi in molte varianti. In breve, si tratta del palpeggiamento sessuale non voluto della vittima. Il contatto non voluto con parti del corpo sessuali come seni, glutei e genitali costituisce molestia sessuale. Ciò può avvenire sia sopra che sotto i vestiti; non è quindi richiesto il contatto con il corpo nudo. Inoltre, il contatto con altre parti del corpo può costituire molestia se nel contesto assume una connotazione sessuale. Si pensi, ad esempio, al contatto non voluto sulla coscia da parte dell’istruttore di scuola guida.
La differenza tra molestia e violenza sessuale risiede nel fatto che nella violenza sessuale si verifica una penetrazione sessuale del corpo. La modalità e l’oggetto con cui il corpo viene penetrato non sono rilevanti ai fini della punibilità. Ogni forma di penetrazione può costituire violenza sessuale. In determinate circostanze, si parla di violenza sessuale anche se l’indagato costringe la vittima a farsi penetrare da lui o da un terzo.
Va notato che il bacio alla francese è escluso dalla definizione di violenza sessuale. In quel caso si parla di molestia sessuale.
Quando il compimento di atti sessuali con un minore è punibile?
Gli atti sessuali con un minore sono punibili se il minore ha meno di 16 anni. La legge presuppone che i giovani siano sessualmente indipendenti e responsabili a partire dai 16 anni. Tuttavia, esistono situazioni in cui gli atti sessuali con un sedicenne o diciassettenne sono comunque punibili. Ci sono tre situazioni specifiche in cui ciò può valere:
- La prima situazione riguarda comportamenti con il proprio figlio o con un minore con cui esiste una relazione speciale. Si pensi a genitori affidatari, allenatori sportivi o insegnanti.
- La seconda situazione riguarda un minore in una posizione di particolare vulnerabilità, ad esempio a causa di un disturbo psichico, una disabilità mentale o fisica o una situazione di dipendenza.
- La terza situazione riguarda la circostanza in cui si faccia uso di mezzi di seduzione, come l’abuso di autorità derivante da rapporti di fatto, promesse o doni.
Per evitare che il comportamento di sperimentazione sessuale tra minori diventi punibile, il legislatore ha creato una causa di esclusione della punibilità legale. Questa si applica agli atti sessuali con giovani tra i 12 e i 16 anni, a condizione che vi sia una minima differenza di età e una situazione di parità. Se sussista effettivamente tale situazione di parità viene valutato caso per caso. Il giudice esamina fattori come la differenza di età, il livello di sviluppo cognitivo, la fase della vita, la volontarietà, la natura della relazione e il tipo di atti sessuali.
Ai fini della punibilità non è richiesto che l’indagato sapesse che la vittima fosse minorenne. Anche l’indagato che dichiara di non sapere che la vittima avesse solo 14 anni, perché pensava che ne avesse 18, è quindi punibile.
Cosa è cambiato nella nuova legislazione del 1° luglio 2024?
Il legislatore ha modernizzato la legislazione sui reati sessuali a partire dal 1° luglio 2024. Prima di luglio 2024, per la punibilità della violenza o della molestia sessuale era necessario che la vittima fosse stata costretta a subire gli atti sessuali. Questo non è più richiesto. Ora al centro c’è la volontà della vittima. Se manca la volontà della vittima di compiere atti sessuali, si configura un comportamento punibile da parte dell’indagato se questi compie comunque tali atti. Se è presente la costrizione, si parla ora di molestia o violenza sessuale qualificata. Questa è la variante più grave di molestia e violenza sessuale.
Inoltre, si può ora parlare di reati come molestia colposa e violenza sessuale colposa. L’indagato è punibile se ha erroneamente presupposto che l’altra persona volesse il contatto sessuale, nonostante vi fossero segnali chiaramente percepibili dai quali l’indagato avrebbe dovuto dedurre che non fosse così.
Su molti punti della legislazione modificata non è ancora disponibile giurisprudenza, per cui si dipende dall’interpretazione del legislatore. È quindi di fondamentale importanza che un avvocato conosca bene l’ampia storia legislativa, in modo da potervi fornire un’assistenza ottimale.
Questa nuova legge non ha effetto retroattivo. I reati che sarebbero stati commessi prima del 1° luglio 2024 rientrano quindi nella vecchia legislazione, per cui la costrizione è ancora un requisito per la punibilità. In tal caso si applica anche il vecchio massimo edittale.
Quando si parla di molestia e violenza sessuale dolosa?
Si parla di molestia e violenza sessuale dolosa se l’indagato sa che manca la volontà dell’altra persona a compiere atti sessuali, oppure se ha accettato il rischio concreto che tale volontà mancasse e ha comunque proseguito. Se l’indagato nega di essere a conoscenza di tale mancanza di volontà, diventa più difficile per il giudice giungere alla prova del dolo. Per questo motivo il legislatore ha descritto determinati criteri di valutazione in base ai quali, sulla base di segnali o situazioni, si può comunque giungere alla prova del dolo.
1. Comportamento dell’altro
La prima situazione riguarda il comportamento dell’altro. Se l’altro esprime chiari segnali verbali o non verbali e l’indagato compie comunque atti sessuali, secondo il legislatore non può che essere che l’indagato sapesse che mancava la volontà dell’altro. Tali segnali possono essere dire “no” o “non voglio questo”, oppure comportamenti come piangere, gridare e respingere. Ma anche un atteggiamento passivo, come restare immobili o paralizzati, può essere considerato come tale comportamento.
2. Uso della costrizione
La seconda situazione riguarda l’uso di costrizione, violenza o minaccia da parte dell’indagato per giungere ad atti sessuali. In tal caso, non può che essere che l’indagato sia a conoscenza della mancanza di volontà, ma che ciò non gli importi.
3. Incapacità di intendere e volere
La terza situazione riguarda il caso in cui la vittima si trovi in stato di incoscienza, ridotta coscienza o impotenza fisica, oppure se la vittima presenta un disturbo psichico, una patologia psicogeriatrica o una disabilità mentale tale per cui la vittima non è (completamente) in grado di determinare o manifestare la propria volontà riguardo agli atti sessuali, o di opporvi resistenza. In questo caso, la volontà si considera comunque mancante.
4. Agire all’improvviso
La quarta situazione riguarda l’agire all’improvviso. Se l’indagato palpeggia improvvisamente parti intime del corpo della vittima, nel carattere improvviso è già implicito che manchi la volontà della vittima. Ciò vale anche per la penetrazione improvvisa della vittima.
5. Inganno
La quinta situazione riguarda l’inganno. A seconda delle circostanze del caso, l’inganno può essere visto come mancanza di volontà della vittima. L’inganno deve essere di sufficiente gravità e la falsa rappresentazione della realtà deve essere direttamente correlata all’integrità sessuale della vittima. In questo contesto, occorre esaminare la natura dell’atto sessuale e l’identità dell’indagato. Se si tratta solo di condizioni accessorie o circostanze concomitanti, non si può parlare di inganno di sufficiente gravità. Il legislatore ha fornito alcuni esempi che rientrano nell’inganno, come il caso in cui l’indagato si spacci per il partner della vittima o quando si verifica lo “stealthing” (la rimozione o il danneggiamento furtivo di un preservativo).
6. Rapporto di disparità
La sesta – e ultima – categoria riguarda l’esistenza di un rapporto di disparità. Deve trattarsi di una disparità rilevante dal punto di vista penale. Questa disparità fa sì che la libertà di volere sia influenzata o limitata. Si pensi a un rapporto di autorità legale o a un rapporto di cura professionale. In linea di principio, la volontà di compiere atti sessuali si considera mancante. Per poter parlare di disparità penalmente rilevante, occorre valutare le circostanze del caso sulla base di alcuni fattori. Questi fattori sono la natura e il grado della disparità funzionale, il grado di potere decisionale sul funzionamento del subordinato e la possibilità di collegarvi delle conseguenze, e il grado e la modalità con cui si è giunti al contatto sessuale tramite pressione psicologica o altri condizionamenti.
Quali sono le pene per i reati sessuali?
Per molti reati sessuali viene generalmente inflitta una pena detentiva. Questa può variare da giorni e settimane, a mesi e anni. Le pene massime per molestia e violenza sessuale variano a seconda della fascia d’età della vittima:

*** In questi casi non viene fatta distinzione tra colpa e dolo. In caso di abuso sessuale su minori, la mancanza di volontà del bambino non è un requisito per la punibilità.
La legge prevede anche diverse circostanze aggravanti con cui la pena viene aumentata fino a un massimo di tre anni di reclusione. Ad esempio, costituisce un’aggravante se l’indagato ha commesso il fatto insieme a un’altra persona o se l’indagato ha fatto del compimento del fatto un’abitudine. Costituisce altresì un’aggravante se vi è stata una relazione familiare, una posizione di dipendenza o una posizione di particolare vulnerabilità della vittima.
Inoltre, in caso di condanna è possibile interdire l’indagato da determinati diritti e professioni.
Qual è il minimo probatorio?
Nei Paesi Bassi conosciamo nel diritto penale un minimo probatorio. Questo minimo probatorio comporta che una dichiarazione di colpevolezza debba basarsi come minimo su due mezzi di prova. Nella pratica risulta che il giudice raggiunga rapidamente questo minimo probatorio. Tuttavia, nei casi di reati sessuali questo risulta a volte difficile. Caratteristico dei casi di reati sessuali è infatti che solitamente vi sono coinvolte solo due persone: l’indagato e la denunciante. Non ci sono altri testimoni. Il minimo probatorio comporta che una condanna non possa basarsi sulla dichiarazione di un solo testimone. La sola denuncia della denunciante è quindi insufficiente per giungere a una condanna. È necessaria una prova di supporto. La denuncia deve infatti essere supportata in misura sufficiente da altri mezzi di prova. Cosa comporti tale supporto è difficile da indicare nella pratica. Ogni caso viene valutato nelle proprie circostanze specifiche.
È quindi difficile fornire regole generali. Con cautela, alcuni esempi possono contribuire come prova di supporto. Si pensi al rinvenimento di determinati messaggi di testo sul telefono dell’indagato e/o della vittima in cui si parla degli atti sessuali. Si può anche pensare alla dichiarazione di un testimone sullo stato (emotivo) della denunciante riscontrato poco dopo l’evento, ad esempio se era in stato di shock o addolorata. In determinati casi, un cambiamento comportamentale osservato può anche contribuire come prova di supporto, ad esempio se un genitore ha notato un cambiamento nel comportamento del proprio figlio a seguito di un incidente. Anche il rinvenimento di lesioni o prove forensi come il DNA può contribuire come prova di supporto.
Se in un procedimento penale viene soddisfatto il minimo probatorio, ciò non significa che porti automaticamente a una condanna. Il giudice deve infatti avere anche il convincimento che l’indagato abbia commesso il fatto contestato. Rispetto a tale convincimento, l’avvocato svolge un ruolo importante. Ciò può riguardare il consiglio che l’avvocato dà a un indagato (avvalersi della facoltà di non rispondere o rendere dichiarazioni?) ma anche il tono, l’impostazione e il contenuto dell’arringa. Quanto è attendibile e credibile la versione dell’indagato? E quanto è (in)attendibile e (in)credibile la versione della denunciante? Gli avvocati specializzati hanno una vasta esperienza nel patrocinio in casi di reati sessuali e sanno in generale come ragionano i giudici. Anche sul convincimento, un’assoluzione può quindi essere realizzabile in determinati casi.
Perché è consigliabile rivolgersi a un avvocato se si è sospettati di un reato sessuale?
Una condanna per un reato sessuale può avere gravi conseguenze per la vostra vita sociale e professionale. Non solo rischiate una pena detentiva, ma potreste anche riscontrare molta disapprovazione sociale e avere problemi nell’ ottenere un Certificato di Buona Condotta (VOG). Inoltre, i reati sessuali richiedono un approccio chiaro, responsabile e giuridicamente corretto. Già nella fase preliminare devono essere prese decisioni determinanti per l’esito finale. È quindi di fondamentale importanza che un indagato si rivolga il prima possibile a un avvocato specializzato nella legislazione sui reati sessuali. Non tutti gli avvocati possiedono questa conoscenza. Gli avvocati di Weening Strafrechtadvocaten hanno una vasta conoscenza della legislazione e della giurisprudenza relativa ai reati sessuali. Non esitate quindi se voi o qualcuno nella vostra cerchia siete entrati in contatto con un reato sessuale, e contattate senza impegno uno dei nostri avvocati.



